Circolare n. 5 del 07.04.2014
IMPOSTA UNICA COMUNALE
Istituita dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013) si compone:
- dell’IMU Imposta già nota a tutti,
- della TASI tassa sui servizi indivisibili
- della TARI tassa sui rifiuti
Da chi è dovuta:
- L’ IMU è dovuta dai possessori di immobili (escluse le abitazioni principali).
- La TASI è dovuta da tutti i soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo fabbricati, inclusa l’abitazione principale intesa come residenza anagrafica. Se il soggetto che possiede l’immobile non coincide con l’utilizzatore (affittuario) quest’ultimo versa la TASI nella misura stabilita dal Comune e compresa tra il 10% e il 30% del tributo totale.
- La TARI è dovuta da tutti i soggetti che detengono a qualsiasi titolo locali suscettibili di produrre rifiuti.
Base imponibile e Aliquote:
La base imponibile è quella dell’IMU (rendita per 5% per 160).
L’aliquota massima complessiva per l’IMU e la TASI (insieme) non deve superare i limiti stabiliti nella legge statale per la sola IMU del 2013 ossia il 1,06 %. Per la TASI la base è 1 per mille ed il Comune può decidere anche di azzerarla e per il 2014 non può superare il 2,5 per mille (ossia lo 0.25%) ma il Decreto Salva Roma ha consentito l’aumento (condizionato) dello 0,8 per mille.
Quindi per la prima casa la TASI potrebbe variare da 0% a 0.33%, mentre per gli altri immobili concorrerebbe per differenza fino al massimo del 1,14%. Possiamo dunque ipotizzare per Roma :
· IMU come lo scorso anno (per gli immobili diversi dall’abitazione principale ed anche i chioschi)
· TASI 0,33% (c’è il Decreto Salva Roma J.) per la prima casa e 1.14% per il resto.
· TARI forse come lo scorso anno.
Scadenze: Si parla del 16/6/2014 come prima rata IMU – TASI _ TARI, ma potrebbe slittare a luglio se il Comune non approverà il bilancio di previsione entro aprile.
Modalità di pagamento: F24 oppure bollettino di c/c postale.
Il Comune potrebbe decidere di inviare il modulo già compilato (come accaduto per la TARI e TASI a gennaio) oppure scegliere la via dell’autoliquidazione ed in tal caso il calcolo lo deve fare il contribuente.