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apr 28

Scritto da: amministrazione
28/04/2011 12.39 

Le circostanze devono essere 2
 
·        DEBITO SUPERIORE A € 1.500 per imposte erariali (Irpef e relative addizionali, IRAP, IVA, altre imposte indirette, Ritenute d’acconto)
·        SCADENZA TERMINI DI PAGAMENTO (cioè trascorsi i 60 gg.dalla notifica della cartella senza aver effettuato il pagamento . Ciò vale anche per le cartelle notificate nel 2010)
In tal caso non è possibile compensare i crediti erariali (irpef, IVA; Irap, Addizionali) con imposte “diverse” ovvero non si può procedere con la c.d. “compensazione orizzontale”   se prima non si assolve l’intero debito erariale, il quale può essere pagato anche con il credito in compensazione.
Esempio
Cartella esattoriale notificata nel 2010 con debito IRPEF di € 1600,00.
Dalla dichiarazione UNICO 2011 emerge un credito IVA di € 2000,00 con il quale si        vorrebbe pagare le altre imposte (inps,   CCIAA, IRAP)
In questo caso bisogna prima pagare la cartella (anche compensando con il credito IVA della dichiarazione 2011) e successivamente, compensare il residuo credito con le altre imposte.

Il divieto non opera se  la cartella riguarda altri debiti (per es. INPS, ICI, Cosap) e/o se al momento della compensazione non sono scaduti i 60 giorni dalla notifica della cartella.

 PAGAMENTO DELLA CARTELLA  ATTRAVERSO LA COMPENSAZIONE

Riprendendo l'esempio di cui sopra, ecco come effettuare il pagamento della cartella attraverso la compensazione del credito IVA maturato in UNICO 2011 per il periodo 2010.

Con il Mod. F24 ACCISE indicare il credito d'imposta come di consueto e nella sezione ACCISE compilare il rigo nel seguente modo:

colonna Ente mettere R, colonna provincia mettere RM, colonna codice tributo mettere RUOL e indicare l'importo a debito nella colonna.

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