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gen 14

Scritto da: amministrazione
14/01/2011 13.43 

In sostanza, coloro che hanno un debito con l’Erario, superiore a tale importo,  trascorsi  60 gg. dalla notifica della cartella senza aver effettuato il pagamento, non possono utilizzare nel modello F24 eventuali crediti d’imposta a compensazione di altri tributi.
In caso di inosservanza la sanzione è pari al 50% del minore importo tra il debito iscritto a ruolo e/o il credito indebitamente utilizzato.
 
Esempio 1:  cartella esattoriale Equitalia con debito verso l'Erario di € 2.000,00  e trascorsi 60 gg. dalla notifica della stessa senza aver effettuato il pagamento.
Esiste nel modello UNICO/2010  un credito IRPEF  di € 1.000,00 con il quale si vorrebbe pagare l’IVA di € 1.200,00.
La norma impedisce tale compensazione e qualora si procedesse, la sanzione sarebbe pari ad € 500,00 ( minore importo tra il debito (2.000 e il credito compensato di € 1.000).
Esempio 2 :   stessa cartella di cui sopra ma il credito IRPEF che si vorrebbe utilizzare è di € 3.000,00. In tal caso  € 2.000,00 del credito restano “congelati” ed il restante potrà essere utilizzato in compensazione.
Sono esclusi da tale disposizione i ruoli in attesa di sgravio, rateazione o sospensione.
Presso il Concessionario Equitalia è possibile avere un estratto della propria posizione debitoria con annotato distintamente il tipo di ruolo, 

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